Art. 4.
(Requisiti formativi per l'esercizio della professione di sommelier).

      1. L'ammissione all'esame di abilitazione per l'esercizio della professione di sommelier di cui all'articolo 3 è subordinata ad una specifica formazione didattico-professionale conseguita, in alternativa, con diploma di laurea, diploma di istituto professionale per i servizi alberghieri e della ristorazione, statale o legalmente riconosciuto, oppure mediante corsi di specializzazione almeno biennali che prevedano adeguata formazione e addestramento attivati presso scuole di specializzazione universitaria ovvero presso istituti, associazioni o aziende, e comunque secondo programmi e in base a criteri di valutazione degli aspetti didattici e professionali specificatamente indicati nel decreto di cui all'articolo 3, comma 2.